L’INAIL nella nota del 22 marzo 2010 asserisce che va assicurato contro gli infortuni sul lavoro il familiare del socio di società artigiana e non artigiana che svolga la propria attività con continuità e a titolo oneroso. Pertanto, i familiari coadiuvanti di soci di società in nome collettivo e gli accomandanti, familiari degli accomandatari di società in accomandita semplice, dovranno essere assicurati presso l'INAIL se l'attività d'impresa è svolta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari.
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