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23 agosto 2011
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29 agosto 2014
Diario fiscale del 29 agosto 2014, attenzione ai nuovi adempimenti antiriciclaggio: i professionisti devono…
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16 febbraio 2015
Diario quotidiano del 16 febbraio 2015: le ipotesi di correzione del regime dei minimi
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IMU: poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte
Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate del 24 maggio 2012. Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). Con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012). Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU si precisa, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102). Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione).