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La circolare n. 7/E del 15 marzo 2012 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla chiusura delle liti fiscali minori. Nelle controversie definibili sono comprese quelle derivanti da ricorsi alla CTP notificati tra il 2 maggio e il 31 dicembre 2011. Sulle nuove liti definibili opera la sospensione dei giudizi fino al 30 giugno 2012, e riguarda gli atti e le attività successivi al 28 febbraio 2012. Sono sospesi i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. Il versamento dovuto per la definizione, dovrà avvenire entro il 2 aprile 2012; sempre entro la stessa scadenza si perfeziona la definizione con la presentazione della domanda in via telematica all’Agenzia delle entrate. Non rientrano nella definizione i ricorsi inammissibili e strumentali. Se la Cassazione si è pronunciata, annullando una precedente sentenza della CTR, si paga il forfait pari al 30%. La lite contro un ruolo emesso per la tassazione separata dei redditi può essere definita solo nel caso di contestazione dei dati presenti in dichiarazione.