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13 novembre 2012
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4 gennaio 2014
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La circolare AE n. 17/E del 16 giugno fornisce chiarimenti in ordine alle modifiche operate dall’articolo 1, commi da 167 a 171, della legge si stabilità 2014 (147/2013) alla disciplina della trasformazione in credito di imposta delle imposte anticipate (Dta) iscritte in bilancio, istituto previsto dall’articolo 2, commi 55-58, del Dl n. 225/2010. La legge di stabilità 2014 ha esteso la disciplina in commento alle Dta Irap afferenti componenti negativi di reddito, prevedendo la conversione di Dta sia in ipotesi di perdita di esercizio sia in presenza di un valore della produzione netta dell’imposta regionale negativo. Nel documento si forniscono istruzioni di carattere più generale in ordine alle modalità di utilizzo del credito di imposta derivante dalla trasformazione delle Dta, con particolare riguardo al trasferimento del credito d’imposta - ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 - nell’ambito della fiscal unit.