L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina introdotta dal decreto legge collegato
alla manovra di bilancio 2017. Con la risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2017 l’amministrazione ricorda che
l’individuazione della corretta modalità di estrazione e, quindi, della modalità di assolvimento dell’Iva è collegata
all’operazione con la quale il bene è stato introdotto nel deposito, a nulla rilevando le successive cessioni di cui il bene
eventualmente è stato oggetto durante il periodo di permanenza nel deposito, fermo restando che la base imponibile è
comunque costituita dal corrispettivo o valore dell’ultima di tali cessioni. Nel caso in cui i beni introdotti siano ceduti a
terzi nel corso della loro permanenza nel deposito, l’Iva da versare tramite F24, da parte di colui che procede
all’estrazione, deve essere calcolata applicando il valore percentuale dei beni di provenienza italiana introdotti nel
deposito al corrispettivo o valore pattuito per l’ultima cessione effettuata prima dell’estrazione.
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