Le società di investimento immobiliare quotate possono ora procedere con il versamento di una somma del 20% calcolata sul reddito d’impresa in luogo delle imposte sui redditi e dell’Irap: la risoluzione Agenzia delle Entrate 41/E del 20 maggio 2016 ha istituito il codice tributo: “1136” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sul redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle Siiq - articolo 1, comma 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
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