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21 agosto 2015
Studi di settore e contraddittorio obbligatorio: è nullo l’accertamento basato sugli studi di settore…
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2 marzo 2016
Diario quotidiano del 2 marzo 2016: Non conviene ricorrere contro la cartella se si…
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Con la circolare 20 diramata il 13 maggio, l’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni per la corretta detrazione delle spese mediche in dichiarazione. Sono detraibili le prestazioni rese da medici generici (anche per medicina omeopatica) e specialisti, i ricoveri collegati a operazioni chirurgiche o degenze, il trapianto di organi, l'assistenza specialistica (infermieristica e riabilitativa o resa da personale specializzato), le analisi e indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, l'acquisto di medicinali. Per quanto riguarda gli scontrini con la dicitura “dispositivo medico”, rientrano nella fattispecie ad esempio cerotti, siringhe e termometri, le Entrate hanno richiamato la risoluzione 253 del 2009, con la quale avevano affermato la indetraibilità di queste spese, per poi precisare che danno diritto allo sconto se contrassegnati con la marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee. Nessuno sconto alle spese per parafarmaci, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, cosmetici, pomate, colliri, quando non si tratti di medicinali approvati dall'Aifa e certificati come tali.