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Secondo la sentenza n. 22437/2011 della Corte di Cassazione, è corretta una disparità retributiva derivante dal CCNL di categoria. Il principio di parità di trattamento economico è disposto dall'art. 45 del Dl n. 165/2001; esso vieta trattamenti individuali differenti ma può essere derogato dalla contrattazione collettiva. Quando la disparità retributiva è disposta dalla contrattazione e non dal datore di lavoro non si realizza un conflitto tra quest'ultimo e il lavoratore: è la conseguenza dell'autonomia negoziale delle parti collettive. È, quindi, legittima la norma di un contratto che prevede alcuni emolumenti migliorativi per alcuni dipendenti e non per altri, appartenenti allo stesso profilo professionale.
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