Chiarimenti in merito alla fatturazione dei contribuenti minimi laddove si applica la ritenuta d'acconto del 20%. Per diretta conseguenza dell'imposta sostitutiva fissata al 5%, al fine di non generare crediti "perpetui" dei contribuenti professionisti soggetti alla ritenuta d'acconto sui compensi nella misura del 20%, è abrogato l'obbligo di effettuare detta ritenuta in parcella. L'esonero scatta per i pagamenti effettuati dal 2012, quindi per gli assegni consegnati e per i bonifici ordinati da tale anno.
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