-
12 settembre 2018
La deducibilità degli interessi passivi da ravvedimento operoso
Continua a leggere -
11 maggio 2009
La nuova rivalutazione degli immobili d’impresa (prima parte, pubblica)
Continua a leggere -
19 settembre 2005
La nullità dell’avviso di accertamento a seguito di verifica fiscale: nuova giurisprudenza favorevole ai…
Continua a leggere
Contenzioso tributario: mediazione da concludersi entro 90 gg dalla presentazione dell’istanza del contribuente
L’Agenzia delle Entrate detta le linee da seguire per la mediazione tributaria. La circolare 22/E dell’11 giugno 2012 ha chiarito che il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla proposizione del reclamo/istanza da parte del contribuente e che gli Uffici locali dovranno esaminare tempestivamente almeno il 90% delle istanze proposte dai contribuenti. L’Ufficio competente non potrà godere della sospensione feriale di cui all’art. 1 della L. n. 742/69. Discorso diverso vale per il contribuente. Quest’ultimo infatti potrà beneficiare dello slittamento del termine (46 giorni) entro il quale presentare l’istanza, laddove lo scadere dei 60 giorni ricada in un giorno ricompreso dal 1° agosto al 15 settembre. In tal caso infatti il detto termine riprenderà a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.