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L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un interpello di gennaio, chiarisce che le plusvalenze derivanti da operazioni di lease-back concorrono alla formazione della base imponibile IRAP secondo i criteri civilistici e non in base al TUIR. L'art. 2425-bis, comma 4, del Codice civile, prevede che le plusvalenze derivanti dalle operazioni di compravendita con locazione finanziaria siano ripartite in funzione della durata del contratto di locazione del fabbricato, vale a dire, di norma, in un periodo non inferiore a 18 anni. La plusvalenza rileva ai fini dell'IRES (art. 86 del TUIR) in un'unica soluzione ovvero in un massimo di 5 quote costanti se il bene era posseduto da almeno 3 anni. Considerando il principio di derivazione in vigore dal 2008, l’interpello chiedeva quali principi adottare in caso di criteri più favorevoli, se l'imputazione pro-rata temporis o quelli più restrittivi contenuti nel TUIR. Il principio di dipendenza dai dati di bilancio era stato interpretato dall'Agenzia in senso restrittivo con la circolare n. 36 del 2009. Ora l'Agenzia
ha confermato la soluzione proposta dal contribuente e cioè che, per questa fattispecie in ambito IRAP, prevale il disposto civilistico sui criteri di imputazione IRES, con conseguente tassazione della plusvalenza in base alla durata del successivo contratto di leasing.