-
11 dicembre 2020
Crisi d’impresa: modificata la disciplina della transazione fiscale e contributiva – Diario Quotidiano dell’11…
Continua a leggere -
15 novembre 2018
Il fallito – quali conseguenze se il giudice delegato non assume alcuna iniziativa processuale
Continua a leggere -
12 luglio 2013
Novità fiscali del 12 luglio 2013: le denunce INAIL da Agosto diventano telematiche
Continua a leggere
A seguito del recente aumento al 21% dell’aliquota Iva ordinaria disposto a decorrere dal 17 settembre, con la Legge n. 148/2011, al momento della registrazione della scheda carburante del mese di settembre 2011, ovvero del terzo trimestre 2011, si dovranno prima scorporare i due distinti imponibili ed imposte (20% e 21%), per poi essere sommati, al fine di registrare i totali complessivi dell’imponibile e dell’Iva, ciò almeno ai fini della contabilità generale. Le relative annotazioni di scorporo dell’Iva, con due aliquote, possono essere apposte in qualsiasi spazio libero della scheda carburante, considerato che le principali schede carburanti in circolazione contengono lo spazio solo per lo scorporo di una sola aliquota. Ovviamente, l’imponibile corrispondente all’aliquota del 20% si ottiene dividendo il totale acquisti effettuati fino al 16 settembre 2011 per 1,20 (trovato l’imponibile si applica poi l’Iva del 20%); mentre l’imponibile corrispondente all’aliquota del 21% si ottiene dividendo il totale acquisti effettuati dal 17 settembre per 1,21 (anche in questo caso trovato l’imponibile si applica l’Iva, ma stavolta in misura del 21%).