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Con la risoluzione n. 54/2019, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo utile alla compensazione del credito d’imposta per il recupero degli interessi e delle spese di gestione relativi ai finanziamenti agevolati erogati agli imprenditori, ai professionisti e agli agricoltori dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017. Il codice da indicare è “6895”, da inserire nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno a cui si riferisce, per ciascuna scadenza di rimborso, l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione.
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