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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16566/11 nega il credito d'imposta per le aree svantaggiate quando il pagamento dell'investimento effettuato viene posticipato di un anno. Il caso vede un contribuente che aveva effettuato una spesa per in macchinari in un dato anno e poi versato il dovuto l’anno successivo. Leggendo la sentenza, il credito d'imposta riconosciuto dall'art. 8 della legge 388/2000 doveva esclusivamente riferirsi all'anno d'imposta in cui la spesa era stata sostenuta. “Il principio enunciato dalla Cassazione è quello secondo cui all'effettività dell'investimento deve corrispondere un'effettività di versamento. In caso contrario il bonus non può essere riconosciuto”.
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