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La Corte di Cassazione (sentenza n. 6728 del 4 maggio 2012) ha ribadito che il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati, ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006, è un termine “a decorrenza successiva”, cioè un termine che ha diritto alla proroga al primo giorno seguente non festivo ove la scadenza ad esso correlato cada nella giornata di sabato. Il principio espresso è conforme all’articolo 155, comma 4, del codice di procedura civile.
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