La terza sezione penale della Cassazione, nella sentenza n. 47239 del 10 novembre 2016, ha sancito che il vero responsabile del reato di omesso versamento dell’Iva di una società è chi effettivamente la gestisce ed è in grado di assolvere gli adempimenti fiscali. L’amministratore di diritto è un mero prestanome, che concorre nel reato a titolo di corresponsabilità per omesso impedimento dell’evento. Questi, difatti, non ha alcun potere di ingerenza nella compagine societaria ma, avendo accettato la carica, ne ha assunto anche i rischi connessi, tra cui quelli dell’articolo 2639 del codice civile.
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