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La sentenza n. 11127 del 3 luglio 2012 della Corte di Cassazione - sezione tributaria – ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di sgravio IVA presentata dal contribuente in autotutela. Secondo i giudici “l’impugnazione del provvedimento con il quale si opponga un rifiuto alla domanda di procedere in via di autotutela all’annullamento di precedente atto impositivo, trattandosi di attività discrezionale è da ritenersi inammissibile”.
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