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Secondo la Cassazione (sentenza 28/3/2011, n. 7046) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quando questo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non sono utilizzabili “nè il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in quanto non più necessaria, nè il criterio dell'impossibilità di repechage in quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono potenzialmente licenziabili”. Per individuare i criteri obiettivi secondo i dettami di correttezza e buona fede, si può fare riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la legge n. 223 del 1991, articolo 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità.