L'Agenzia delle Entrate, relativamente al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 c. 1051 ss. della L. 178/2020, ha chiarito che in caso di mancato utilizzo per incapienza di parte del credito d’imposta, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo.
Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l
Notizie Flash Vedi tutte