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L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 45/E del 2 agosto 2022, fornisce chiarimenti in merito i bonus edilizi nel consolidato fiscale. I tax credit edilizi, compresi superbonus ed ecobonus, possono “circolare” all'interno del consolidato fiscale, non configurandosi cessione il trasferimento delle agevolazioni tra le partecipanti al fiscal unit. Per l'utilizzo dei crediti va unicamente presentato il modello F24 indicando quale primo codice fiscale, quello della società consolidante che utilizza il credito in compensazione e come secondo, nel campo “coobbligato erede, genitore, tutore curatore fallimentare", quello del titolare che ha trasferito il credito indicando il codice identificativo “62”. La compensazione non soggiace ai limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.