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La risoluzione n. 94/E dell’11 ottobre dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in tema di rivalutazione delle aree fabbricabili, dopo la proroga decennale per l’edificazione nelle suddette zone introdotta dal decreto milleproroghe per il 2012. I casi esposti sono due: si vuole fruire del termine decennale per la rivalutazione delle aree fabbricabili, non si è interessati alla proroga. Nel primo caso si deve procedere al versamento del credito d’imposta maturato a decorrere dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012, senza applicazione di sanzioni e pagando soltanto gli interessi nella misura del saggio legale. Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è “1812”, anno di riferimento 2011; nel secondo caso non si è tenuti a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva versata.