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26 marzo 2011
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20 settembre 2010
Il contraddittorio e l’accertamento con adesione – seconda parte
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30 settembre 2014
Diario quotidiano del 30 settembre 2014: commercio elettronico, apre il nuovo portale MOSS per…
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Si può rinunciare all'agevolazione prima casa. In base a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 105/E del 31 ottobre, la rinuncia all’agevolazione può essere fatta senza sopportare le sanzioni se il contribuente si impegna a trasferire la propria residenza, entro 18 mesi dal rogito, nel Comune ove è situata l'abitazione oggetto dell'acquisto agevolato, qualora la residenza non sia stata trasferita e il termine di 18 mesi non sia ancora spirato. Decorso il diciottesimo mese, e qualora non sia ancora iniziata la procedura di accertamento da parte dell'ufficio, il contribuente che non abbia trasferito la sua residenza può invece ricorrere al ravvedimento operoso con l'effetto di minimizzare la sanzione al 30 per cento della differenza tra l'imposta agevolata e l'imposta ordinaria.