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4 maggio 2015
Diario del 4 maggio 2015: pubblicata dalle Entrate la bozza dell’autorizzazione da rilasciare agli…
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8 aprile 2020
Mancata presentazione dichiarazione, nessuna attenuante sulla sanzione penale – Diario quotidiano dell’8 aprile 2020
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30 marzo 2009
Crediti d’imposta: l’avviso di recupero e’ atto impugnabile
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In fatto di bonus prima casa, quando si vende l’immobile anteriormente al decorso di un quinquennio dal suo acquisto si incorre nella decadenza dall'agevolazione ottenuta in sede di acquisto a meno che, entro un anno da questa vendita, il contribuente acquisti un'altra casa da destinare a propria abitazione principale. Questa la regola generale; con la sentenza n. 13291 del 17 giugno 2011 la Corte di cassazione recita che non evita la decadenza il contribuente che, entro questo termine annuale, proceda all'acquisto di una quota di comproprietà di un'abitazione, se tale quota non sia “significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene, sì da poterlo adibire a propria abitazione” (il caso all’esame della Corte trattava dell'acquisto di una quota di comproprietà in ragione di 4 millesimi). La sentenza aggiunge un tassello alla norma generale laddove non era specificata alcuna condizione in ordine a qualità e quantità del riacquisto.