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Agenzia delle Entrate: nuova denominazione per i codici tributo per l’affrancamento degli utili esterni
La risoluzione AE n. 96/E del 6 novembre ridenomina i codici tributo per l'affrancamento degli utili esterni. I codici tributo “1133” e “1135”, dopo che il Dl 66/2014 ha reintrodotto l’opzione dell’imposta sostitutiva per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale al 30 giugno 2014, tornano in auge. Nel dettaglio: “1133”: “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime dichiarativo”; “1135”: “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies) del T.U.I.R a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 3, commi 15 e 16, del dl 24 aprile 2014, n. 66 – regime amministrato”. I nuovi codici vanno indicati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”.