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15 maggio 2019
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28 settembre 2020
L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche fissata al 28 febbraio…
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23 marzo 2010
Novità fiscali del 23 marzo 2010: nuove versioni dei pacchetti di compilazione dei modelli…
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Nella circolare 17/E del 24 aprile 2015, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito a quesiti posti sulla detraibilità delle spese sostenute per gli immobili. Un contribuente ha chiesto se poteva beneficiare anche della quota rimanente del credito d'imposta per il riacquisto prima casa, dopo aver utilizzato l'altra parte in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'atto di compravendita. In risposta l'Agenzia ha affermato di si. Secondo quanto previsto dalla legge, l'IRPEF, si può portare in diminuzione, oppure si può compensare sulle somme dovute ai sensi del Dlgs n. 241/1997, ma non nuovamente l'imposta di registro, oppure quella catastale, ipotecaria, o quella sulle donazioni e successioni circa gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la previsione normativa per tali imposte impone l'utilizzo per l'intero importo del credito d'imposta.