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La Corte di Cassazione (sentenza 11213, depositata il 20 maggio 2011) pone un tassello importante nella gestione operativa dell’accertamento sintetico. Nel redditometro il valore derivante dall'intestazione esclusiva di un’auto di lusso non si riduce automaticamente se il contribuente è in regime di comunione legale dei beni e il contratto di assicurazione è intestato a un figlio: è necessario provare che l'effettivo onere economico sia sopportato dai parenti, non basta segnalarne l'apporto. Per la Cassazione, il caso proposto non rientra nella fattispecie normativa di cui all’art. 3, c. 2 Dm 10 settembre 1992, che consente la riduzione proporzionale dell'importo relativo a ciascun bene, se il contribuente dimostra che questo è nella disponibilità anche di altri soggetti e che ne sopporta solo in parte le spese. La situazione indicata è sintomatica di operazioni economiche rivelatrici di altrettanto reddito, salvo dimostrazione di prova contraria (magari esibendo l’atto di acquisto di quel bene); l'acquisto di un bene immobile intervenuto durante la comunione legale dei beni non è condizione sufficiente per riconoscere la disponibilità del bene anche da parte di altri soggetti, e il riconoscimento della contribuzione da parte di altri soggetti alle spese di mantenimento del bene (nel caso l’assicurazione pagata dal figlio), prova solo il pagamento ma non l'effettivo carico economico della relativa spesa.