Secondo la Commissione Tributaria del Veneto (sentenza n.38/11), l’omissione sui costi Black-List è sanabile anche a verifica conclusa e con la presentazione di una dichiarazione integrativa. A differenza del ravvedimento operoso, ai fini della validità della dichiarazione integrativa, non è richiesta la condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, ed è sempre ammessa la deduzione dei costi sostenuti per acquisti effettuati presso aziende di Paesi a fiscalità privilegiata, anche se l'interesse economico venga dimostrato in secondo grado di giudizio.
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