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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 263 del 12 gennaio 2012, sancisce che l'onere della prova, in caso di contraddittorio derivante da accertamento delle imposte sui redditi attraverso al richiesta di informazioni e documenti tramite questionario, spetta al Fisco. Esattamente: "è l'Amministrazione finanziaria a dover contestare in modo specifico la completezza, la veridicità, l'idoneità probatoria, la qualificazione giuridica del fatto rappresentato, la correttezza in termini di effettiva deducibilità dei costi documentati". Solo dopo questa fase può sorgere, in capo al contribuente, l'onere di fornire le prove che smentiscano le contestazioni dell'Ufficio.
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