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Nel procedimento per l'accertamento con adesione, in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 218/97, non è irragionevole prevedere un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione. La previsione è idonea a consentire “un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione” (risoluzione n. 159/E 11/11/99), durante il quale ufficio e contribuente hanno modo di valutare la situazione e condurre le trattative. Il verbale negativo, che constata il mancato accordo tra le parti, non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione. L’ordinanza della Corte Costituzionale (n. 140 del 6 aprile 2011), spiega che “il procedimento è finalizzato a prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata e preventiva della controversia”. E’ quindi corretto sospendere i termini dell'impugnazione per novanta giorni, in virtù della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, anche dopo la formalizzazione del mancato accordo e l'abbandono del procedimento.