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Gli accertamenti notificati dall’Agenzia delle entrate devono sempre riportare gli interessi specificati. Sono state aggiornate le avvertenze sugli accertamenti da notificare a partire dal mese di aprile. In esse si legge della possibilità di definire l'accertamento con la riduzione delle sanzioni a un sesto. In dettaglio, se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo/mediazione o istanza di accertamento con adesione, può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata, ottenendo la riduzione ad un sesto delle sanzioni. In materia di interessi da pagare, questi devono essere specificamente dettagliati. Vengono così recepiti gli insegnamenti della Cassazione. La misura percentuale degli interessi è: 2,75 % dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30 settembre 2009; 4% dal 1° ottobre 2009 e fino al 31 dicembre 2009; 3,5% dal 1° gennaio 2010 e fino alla data di versamento inclusa.