“La sentenza, ancorché res iudicata, emessa in un giudizio in cui il contraddittorio non è integro per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che devono necessariamente parteciparvi, è “inutiliter data”, ossia improduttiva di effetti giuridici”. Lo stabilisce la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, Sezione 3, con la sentenza 3 novembre 2023 n. 4288 in cui è stata annullata l’intimazione di pagamento a carico del singolo socio di una s.a.s., sebbene vi fosse una sentenza passata in giudicato a suo carico, avendo il Collegio rilevato che era stato disposto il rinvio al giudice di primo grado per la decisione dell’avviso di accertamento della società a causa della mancata integrazione del contraddittorio con i singoli soci, litisconsorti necessari.
“Il socio dovrà rispondere delle imposte che saranno effettivamente e concretamente accertate in via giudiziale nei confronti della società” (Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sentenza 3 novembre 2023 n. 4288 – massimata da Valeria Nicoletti)