In caso di omessa (o tardiva) presentazione del modello EAS l’associazione non decade dai benefici fiscali. Questo perché non vi è, nell’ordinamento, alcuna norma che subordini la trasmissione del modello alla possibilità di fruirne. Si commette, al più, una violazione formale. (CTP Reggio emilia, sent. n. 227/1/2021, Pres. Rel. Montanari – massimata da Emanuele Mugnaini)
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