In tema di reati tributari, ai fini del superamento della soglia di punibilità, il giudice può legittimamente avvalersi dell’accertamento induttivo dell’imponibile compiuto dagli uffici finanziari. Ai fini della prova del reato di dichiarazione infedele, il giudice può dunque fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, nonché ricorrere all’accertamento induttivo dell’imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute. Ciò a condizione, naturalmente, che il giudice non si limiti a constatarne l’esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in esso evidenziati, ma proceda a specifica, autonoma, valutazione degli elementi nello stesso descritti. (Corte di Cassazione, Sez. Penale, Sentenza n. 2515 del 24/01/2022 – Giovambattista Palumbo)