La L. n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. n. 18/2020, cosiddetto “Cura italia” introduce nel testo del Decreto l’art. 19-bis, una norma di interpretazione autentica volta a salvaguardare tutti quei contratti di lavoro in scadenza a cavallo dell’emergenza, prevedendo che “considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.
Con tale norma si consente quindi di effettuare rinnovi o proroghe dei contratti a termine, in deroga alle regole generali di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di contratti a tempo determinato, permettendo al contempo ai datori di lavoro di avvalersi degli ammortizzatori sociali anche per i soggetti prorogati o rinnovati. (Antonella Madia)
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