Segnaliamo la favorevole sentenza n. 3201/2022 della C.G.T. di Secondo Grado di Lecce, Sezione 24 (nuova denominazione delle Commissioni Tributarie dopo la riforma della giustizia tributaria), che, in accoglimento delle eccezioni di diritto e di merito, ha rigettato l’atto di appello dell’Agenzia delle Entrate di Lecce, con pagamento di una parte delle spese, e, di conseguenza, ha ritenuto il diritto della Società al rimborso IVA di euro 90.000 per l’anno 2003, oltre interessi come per legge, a favore della S.R.L. che gestisce l’Aeroporto Lepore (sito in provincia di Lecce).
Le eccezioni del contribuente sono state accolte anche in considerazione del consolidato orientamento della Suprema Corte sull’argomento, secondo cui “In tema di IVA, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica” (in tal senso Cass. Civ. Sez. V 03/10/2018 n. 23994 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. V 30/04/2021 n. n. 11408). (Sentenza segnalata e massimata dall’avvocato Maurizio Villani)