Gli emolumenti corrisposti ai giudici tributari oltre 120 giorni dal termine dell’anno di maturazione senza che sussistano circostanze giustificative eccezionali sono assoggettati a tassazione separata. Oltre tale termine, si tratta di arretrati che non possono essere tassati in via ordinaria.
La Corte di Cassazione, con due analoghe sentenze (3581/2020 e 3584/2020) si è soffermata sulla tassazione dei compensi dei giudici tributari sistematicamente corrisposti con notevole ritardo.