Tanti di noi stanno ragionando del contributo (non ricordo come è stato definito… perequativo?) di cui al comma 16 e successivi dell’art. 1 DL 73/021 conv L. 106. Occorre presentare le dichiarazioni annuali dei redditi in maniera anticipata, entro il 30/9 anzichè entro il 30/11… senza sapere a quanto potrebbe ammontare il contributo, in quanto lo Stato aspetta prima di avere i dati per poi quantificare – in base ai fondi a disposizione – quanto poter erogare. Attenzione ad un passaggio normativo a cui forse alcuni non hanno prestato attenzione: questo nuovo contributo sarà erogato AL NETTO dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi:
- dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
- degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
- degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
- dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
- dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
- e dello stesso articolo di legge in parola, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13.
Quindi, una volta determinato il lordo del nuovo contributo perequativo, occorre poi andare a defalcare quanto il contribuente ha già ricevuto in passato… quanto resterà?