I legittimari pretermessi possono infatti agire verso i donatari attraverso l’azione di riduzione giungendo anche alla restituzione dell’immobile a danno dell’acquirente dell’immobile donato.
Diverso pare essere il problema in riferimento agli acquisti di immobili frutto di donazioni indirette anche se si rileva una recente sentenza della Cassazione che ha messo a rischio anche queste compravendite.
L’assenza di una chiara soluzione al problema rende il tema sempre di attualità e meritevole di una disamina approfondita.
Acquisto di immobili di provenienza donativa: quali rischi
Le donazioni di immobili da parte del de cuius possono essere oggetto di successive liti ereditarie in quanto la legge, a norma degli artt. 536 ss codice civile, riconosce una quota di eredità agli eredi c.d. legittimari.
Le suddette donazioni rientrano nella quantificazione dell’asse ereditario (art. 556 codice civile) e se il valore delle stesse eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, esse sono soggette a riduzione fino alla quota medesima, ai sensi dell’art. 555 codice civile.
L’articolo 769 codice civile definisce la donazione come:
“contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Le principali caratteristiche della donazione sono quindi la personalità e la gratuità.
Va innanzitutto evidenziato che la donazione è un contratto e deve assumere, ai sensi dell’art. 782 codice civile, la forma di atto pubblico a pena di nullità.
Il donante, a norma degli art. 774 ss c.c., deve essere in possesso della capacità di agire e, in considerazione della personalità implicita nel negozio della donazione, non è consentita la donazione per conto dell’incapace da parte del tutore così come il mandato che consente a terzi di individuare il donatario o l’oggetto della donazione (ciò diviene possibile se il mandatario deve scegliere tra più persone od oggetti indicati dal donante).
Il donatario, a norma degli art. 784 ss c.c., può essere una persona fisica in possesso della capacità naturale, un nascituro concepito o non concepito (in quest’ultimo caso purché figlio di una persona vivente al momento della donazione) o una persona giuridica.
Non possono essere donatari il tutore, il protutore, il notaio erogante