NOTIZIA IN EVIDENZA - 1) Se il socio - commerciante o artigiano - non lavora nella Srl, non deve pagare i contributi INPS
2) Artigiani/commercianti: sui versamenti fatti entro il 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni civili o interessi
3) Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: precisazioni
4) Assegno Unico: importi e destinatari della norma “ponte”
5) Negato l’acconto Irap figurativo (agevolazione decreto Rilancio) alla conferitaria
6) Credito d’imposta sulle locazioni allungato: si utilizza ancora il codice tributo 6920
7) Collocamento obbligatorio: esclusione dalla base di computo dei lavoratori in smart working
8) Disposizioni urgenti in materia di cyber sicurezza e di spettacolo
1) Se il socio - commerciante o artigiano - non lavora nella Srl, non deve pagare i contributi INPS
Le nuove indicazioni fornite dall’Istituto previdenziale italiano in merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.
Dopo le ultime decisioni di giurisprudenza, l’INPS alza bandiera bianca dando ragione ai soci di Srl sull’imponibile contributivo per le Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Difatti, con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021 l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla base imponibile ai fini previdenziali per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali.
Quadro normativo sui contributi INPS artigiani e commercianti
L’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.