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NOTIZIA IN EVIDENZA - 4) Plusvalenza da cessione di terreni: nullo l’avviso di accertamento per le carenze formali nella perizia di stima
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4) Plusvalenza da cessione di terreni: nullo l’avviso di accertamento per le carenze formali nella perizia di stima
La procedura di rivalutazione effettuata (ex art. 7, L. n. 448 del 2001) resta efficace indipendentemente dalle carenze formali nella perizia di stima.
E’, quindi, nullo l’accertamento fatto dall’Agenzia delle entrate sulla plusvalenza da cessione di terreni con destinazione agricola ma a vocazione edificatoria, dopo che è stata comunque eseguita la rivalutazione.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con una recente ordinanza.
La problematica sulla cessione di terreni
L'oggetto della controversia verte sulla contestazione di plusvalenze, ex art. 67, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986, derivanti dalla cessione di terreni con destinazione agricola ma a vocazione edificatoria, non dichiarate dalla contribuente nell'anno d'imposta 2004.
Le conclusioni dell'Ufficio finanziario sono basate sulla circostanza che, pur avendo provveduto la medesima al pagamento dell'imposta sostitutiva del 4%, secondo la disciplina dell'art. 7, Legge n. 448 del 2001 e successivi interventi legislativi (con cui la procedura è stata estesa a coloro che risultavano proprietari dei terreni alla data dell'1 luglio 2003), le carenze formali della perizia di stima, prevista dalla normativa per la determinazione del valore dei cespiti immobiliari unitamente al versamento dell'imposta sostitutiva, non avrebbero consentito il perfezionamento della procedura.
Con la conseguenza che il pagamento sarebbe stato considerato come non avvenuto agli effetti dell'assolvimento degli obblighi fiscali deriv