Finalmente le udienze a distanza nel processo tributario

Finalmente anche nel processo tributario sono possibili le udienze a distanza per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19. In questo articolo vediamo le regole basilari per svolgere le udienze con SkypeforBusiness e quali sono le criticità della nuova normativa

Finalmente, dopo due anni, è stata resa operativa la video udienza nel processo tributario, anche se, secondo me, alcune disposizioni devono essere ben coordinate, chiarite e modificate a livello legislativo.

Avevamo trattato in precedenza le criticità del processo tributario durante la pandema da Covid 19 in un intervento del 9 novembre scorso:

La crisi del processo tributario durante la pandemia da Covid-19

NORMATIVA

La normativa di riferimento è la seguente:

  • art. 16, comma 4, D.L. n. 119 del 23/10/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136 del 17/12/2018;
  • art. 27 D.L. n. 137 del 28/10/2020, cosiddetto Decreto ristori;
  • Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11/11/2020 (in G.U. n. 285 del 16/11/2020), entrato in vigore il 16/11/2020.

 

UDIENZE A DISTANZA TRAMITE SKYPE FOR BUSINESS

Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business (art. 2, comma 1, D.M. cit.).

I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle “Linee guida tecnico-operative” (artt. 2, comma 3, e 5 D.M. cit.).

Le suddette “Linee guida” per le udienze a distanza, firmate da SOGEI e MEF – Dipartimento delle Finanze, sono state pubblicate il 14/11/2020..

A tal proposito, però, c’è da precisare che Microsoft ha fissato il “fine vita” della piattaforma Skype for Business per il 2015, per cui il MEF sta già al lavoro per l’estensione dal 2021 anche alla piattaforma Microsoft Teams, logicamente se rispetta determinate condizioni di sicurezza (intervista del Direttore delle Finanze, Dott.ssa Fabrizia Lapecorella, pubblicata in Il Sole 24 Ore del 19/11/2020).

Microsoft Teams consentirà di vedere fino a 49 soggetti collegati in contemporanea, mentre Skype for Business consente di vedere al massimo 5 soggetti collegati in contemporanea.

Il Dott. Fiorenzo Sirianni, Direttore della Giustizia Tributaria del MEF, in occasione dell’interessante webinar del 20/11/2020, organizzato dall’UNCAT e dalla Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, ha confermato che, ormai, le 252 aule delle Commissioni tributarie hanno la postazione pronta per i collegamenti da remoto e le udienze in contemporanea si possono già effettuare nelle sezioni medie e piccole (80%) mentre, per le sezioni grandi (20%), il MEF sta lavorando per fornire una banda abbastanza ampia (Il Sole 24 Ore di sabato 21/11/2020).

GIUDICE MONOCRATICO

Una buona notizia, che anticipa l’auspicata riforma della giustizia tributaria, è il riferimento al giudice monocratico che, attualmente, non è previsto nel processo tributario, ma che i vari progetti di legge di riforma in Parlamento prevedono (in particolare, si citano, per il Senato, i disegni di legge n. 243 del 10/04/2018 del Sen. Vitali e n. 1243 del 18/04/2019 del Sen. Romeo ed altri; per la Camera, proposta di legge n. 1526 del 23/01/2019 dell’On. Centemero ed altri).

Infatti, l’art. 4, comma 1, D.M. cit. testualmente prevede che:
“Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza” (citato anche nel parere del Garante Privacy del 15/10/2020).
E’ la giusta premessa per la necessaria ed urgente riforma della giustizia tributaria, da tutti auspicata e sollecitata, con giudici tributari professionali, a tempo pieno, vincitori di concorso pubblico e non più dipendenti dal MEF ma dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ERRORE DI RIFERIMENTO

Nel D.M. cit. tra i vari “VISTO” si fa erroneamente riferimento all’art. 16, comma 1-bis, D.Lgs. n. 546/92 che, invece, è stato abrogato dall’art. 9, comma 1, lettera g, n. 2, D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015.
Il riferimento corretto, invece, è all’art. 16-bis D.Lgs. n. 546 cit., come correttamente citato dall’art. 3, comma 2, D.M. cit.

 

UDIENZE A DISTANZA SINO AL 31 GENNAIO 2021 (salvo proroghe)

Sino al 31/1/2021 (salvo possibili proroghe) la video udienza è disciplinata dall’art. 27 cit.. Infatti:

  • lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali (anche per le sospensive e per i giudizi di ottemperanza) e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato dal Presidente della CTP o della CTR, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio;
  • i decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, se le dotazioni informatiche lo consentano e sempre nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili;
  • quando è disposta la discussione da remoto, la segreteria deve comunicare alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento;
  • si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;
  • i verbali ed i provvedimenti adottati si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario;
  • salvo quanto sopra esposto, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate dall’art. 16 cit..

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con delibera n. 1230/2020 del 10/11/2020, in merito alle richieste di discussione orale ha previsto che: “Il Presidente potrà con decreto fornire ai Presidenti dei Collegi indicazioni in ordine alla valutazione delle istanze di discussione orale, formulate dai difensori delle parti, che non abbiano accettato il contraddittorio cartolare.
Sarà opportuno tener conto nella valutazione delle istanze di rinvio post-emergenziale della rilevanza, novità, complessità della questione, del suo valore, del numero di documenti da esaminare e quant’altro ritenuto utile al loro accoglimento”.

In ogni caso, dopo il D.M. citato, è ormai possibile procedere mediante collegamento da remoto per cui, secondo me, se il difensore insiste per la discussione orale, in questo particolare momento pandemico, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile procedere neanche da remoto.

A tal proposito, si fa presente che presso la Commissione Finanze e Bilancio della Camera è in discussione un emendamento all’art. 27 cit. volto a riconoscere la facoltà di insistere nel voler procedere comunque con la discussione in pubblica udienza, con conseguente rinvio a nuovo ruolo nel caso in cui non sia possibile procedere neanche da remoto, questo per evitare un grave “vulnus” processuale relativo al principio di oralità, che gli avvocati chiedono sia sempre garantito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 111 della Costituzione.


VIDEO UDIENZA (ART. 16 CIT.)

La pubblica udienza dell’art. 34 D.L.gs. 546 cit. può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto:

  • del difensore;
  • dell’ufficio impositore;
  • dei soggetti della riscossione;
  • dei giudici tributari;
  • del personale amministrativo delle Commissioni tributarie.

La video udienza deve assolutamente assicurare:

  • la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi (i tre giudici, i difensori delle parti ed il segretario);
  •  la possibilità di udire in modo chiaro e comprensibile quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.

Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è sempre equiparato all’aula di udienza.

Il link gratuito di accesso alla video udienza è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato (art. 3, comma 2, D.M. cit.).
In tale situazione, però, secondo me, non è rispettata la pubblicità dell’udienza (art. 34 D.Lgs. n. 546 cit.) e non è rispettata la possibilità della partecipazione del pubblico, tenendo conto che le sentenze sono pronunciate “IN NOME DEL POPOLO ITALIANO” (art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 546 cit.).

Infatti, l’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione dei Diritti dell’Uomo (CEDU) prevede che: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.

Forse sarebbe opportuno prevedere un link gratuito unico da rendere pubblico, in modo da consentire una vera pubblica udienza, ed indicare diversi orari per le varie cause in modo che i difensori si possano ben organizzare.

In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente del collegio sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile rispristinare il collegamento, rinvia l’udienza stessa, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti costituite (art. 3, comma 3, D.M. cit.).

A tal proposito, secondo me, è opportuno che i difensori indichino anche il proprio contatto telefonico per potersi collegare in caso di improvviso e temporaneo mancato collegamento e potersi, di conseguenza, organizzare anche per il ripristino dell’udienza o del rinvio.

Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio sono individuate nelle citate Linee-guida del 14/11/2000 (art. 5, comma 1, D.M. cit.).

La video udienza può essere richiesta delle parti processuali:

  • nel ricorso;
  • nell’atto di appello;
  • nel primo atto difensivo;
  • con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite soltanto in caso di rinvio a nuovo ruolo e prima della comunicazione della nuova udienza, prevista dall’art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit., logicamente se non è stata chiesta in precedenza;
  • di conseguenza, se l’udienza di rinvio è invece a data fissa, senza la necessità della comunicazione di cui sopra, e se in precedenza non è stata chiesta la videoudienza, non è possibile chiederla ex novo; secondo me, per evitare questa assurda disparità processuale, si dovrebbe consentire sempre la immediata richiesta orale della video udienza a data fissa.


IL RUOLO DEL PRESIDENTE

Il legislatore, in determinate situazioni, usa il termine generico “Presidente” e “Giudici”. Infatti:

  • La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata” (art. 3, comma 2, D.M. cit.);
  • I giudici, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza” (art. 16, comma 4, ultimo periodo, cit.).

A questo punto, secondo me, occorre fare chiarezza nel modo seguente:

  • I Presidenti delle Commissioni tributarie devono individuare i criteri, che, pur nel silenzio della legge, possono essere di natura tecnica e non discrezionale oppure possono riguardare il tipo di cause (di accertamento o riscossione), di imposte (erariali o locali) o di valore economico (inferiore o superiore a determinati importi)?
    Il criterio oggettivo di individuazione deve essere, invece, tassativamente previsto dalla legge e non può essere lasciato alla discrezionalità dei Presidenti delle C.T.P. e delle C.T.R., con il rischio di avere differenti comportamenti sul territorio nazionale, con inevitabili lesioni del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).
  • I “giudici”, sulla base dei criteri di cui al n. 1, devono individuare le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell’udienza a distanza. In questo caso, il termine generico “i giudici” è errato perché, secondo me, è più corretto riferirsi ai Presidenti della Sezione cui è stata assegnata la causa.
  • Di conseguenza, anche la decisione del “Presidente” di svolgere l’udienza a distanza deve riguardare soltanto il Presidente del collegio giudicante.

In definitiva, secondo me, il legislatore, per evitare confusione, disguidi e lesioni del diritto di difesa, deve tassativamente individuare:

  • i ruoli dei Presidenti delle Commissioni tributarie, delle Sezioni e dei collegi giudicanti;
  • i criteri oggettivi, tassativi e specifici per individuare le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti costituite lo svolgimento dell’udienza a distanza.


L’UFFICIO DI SEGRETERIA

Una volta fissata la data della video udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria (art. 3, comma 2, D.M. cit.):

  • comunica alle parti costituite a mezzo PEC la suddetta data, ai sensi degli artt. 31, primo comma, e 16-bis D.Lgs. n. 546 cit.;
  • invia una seconda comunicazione all’indirizzo PEC contenente il link gratuito per la partecipazione all’udienza a distanza e l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali, come da informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679;
  • il link gratuito è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato (rinvio alle perplessità che ho esposto sopra);
  • infine, soltanto per il periodo pandemico e sino al 31 gennaio 2021, la comunicazione della videoudienza è comunicata alle parti costituite, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, con la precisa indicazione dell’ora e delle modalità di collegamento (art. 27, comma 1, cit.).

I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto ed i provvedimenti adottati in esito ad un collegamento da remoto si intendono sempre assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

21 novembre 2020

Maurizio Villani