L’Iva sulle operazioni in split payment e reverse charge conta ai fini del DURF – Diario quotidiano del 23 Settembre 2020

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 23 settembre 2020

Nel DQ del 23 Settembre 2020:
1) E’ ancora possibile fruire dei benefici fiscali, con atto integrativo successivo al rogito
2) Accertamento con adesione non perfezionato mancato pagamento della prima rata nel termine previsto
3) Accertamento fiscale legittimo: indagini bancarie estendibili ai conti correnti intestati a terzi
4) La fase arbitrale non viene inibita dalla decisione non passata in giudicato
5) La disciplina delle società tra professionisti sotto la lente dei Commercialisti
6) Attenzione alle false email a nome dell’Agenzia delle entrate
NOTIZIA IN EVIDENZA - 7) L’Iva sulle operazioni da split payment e reverse charge conta ai fini del DURF
8) Il divieto di compensazione in presenza di debiti a ruolo scaduti non vale per l’IMU
9) Anche l’Ente può beneficiare del tax credit per investimenti in beni strumentali nuovi
10) Regime della cedolare secca: si all’opzione per le annualità successive

7) L’Iva sulle operazioni in split payment e reverse charge conta ai fini del DURF

split payment e reverse chargeL’Iva derivante dalle operazioni in split payment e reverse charge rileva nel calcolo della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale del triennio, al fine di disapplicare la disciplina stabilita dall’art. 17-bis, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 241/1997.

L’Agenzia delle entrate con il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020, si pronuncia ufficialmente su quanto già precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria con la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03727 del 4 marzo 2020.

Il DURF è, infatti, essenziale per le imprese appaltatrici e subappaltatrici dei lavori, non solo al fine di sollevare il proprio committente dagli onerosi controlli documentali, ma anche per evitare il blocco delle compensazioni delle ritenute e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi disposto dai commi 1 e 8 dell’art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997.

 

Causa di esonero in presenza di operazioni fatturate in regime di split payment e reverse charge

Il rispetto della condizione relativa all’ammontare dei versamenti delle imposte nel conto fiscale, superiore al 10% dei ricavi risultanti dalle dichiarazioni dell’ultimo triennio, risultava arduo da raggiungere per le imprese che operano in regime di split payment e reverse charge.

Infatti, il calcolo da effettuare per la verifica della sussistenza del requisito prevede di indicare:

  • al numeratore i complessivi versamenti effettuati mediante modello F24, relativi a debiti per tributi, contributi e premi INAIL,