Termine di detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto

La detrazione dell’IVA è possibile entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è sorto il diritto

Il termine per la detrazione dell’IVA

La detrazione dell’IVA sulle fatture di acquisto deve avvenire entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto.

 

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L’esempio del 2019 per una società di un gruppo

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Il credito sulle fatture di acquisto ricevute nel 2019 e registrate nel 2020 da una società fuoriuscita dalla procedura nel mese di marzo 2020, concorre ugualmente alla liquidazione IVA del gruppo, anche se le fatture sono state registrate nel corso del 2020, quando la società non faceva più parte di tale procedura.
Viene inoltre confermato dall’Agenzia che per via dell’allungamento al 30 giugno 2020 del termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’ anno 2019, (stabilito dall’art. 62 del D.L. 18/2020, cd. D.L. Cura Italia), è possibile registrare e detrarre l’IVA delle fatture di acquisto (datate 2019 e pervenute nel medesimo anno) entro tale data (ovvero, entro il 30 giugno 2020).

La problematica è stata sollevata da una società in regime di liquidazione mensile che nel 2019 partecipava, in veste di controllata ad una procedura IVA di gruppo dalla quale era uscita a decorrere dal 1° gennaio 2020, a seguito del venir meno nei propri confronti del controllo.

Tale società nel 2019 aveva ricevuto alcune fatture di acquisto che non aveva contabilizzato nelle liquidazioni periodiche dell’anno, ma aveva registrato nel 2020, entro il termine della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019, esercitando in tale sede il diritto alla detrazione con conseguente emersione del credito imposta.

E’ stato, quindi, chiesto di sapere se il credito dovesse essere trasferito alla controllante poiché afferente ad un periodo di imposta nel quale la società partecipava all’IVA di gruppo, oppure invece, se rimanesse nella disponibilità della propria società.

Il parere dell’Agenzia in merito ai tempi di detrazione dell’IVA

Nel fornire la propria risposta, (la numero 226 del 28 luglio 2020) l’Agenzia delle entrate, ha prima rammentato la disciplina che regola l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/72), nonché la propria interpretazione contenuta nella C.M. 1/2018, in base alla quale, le fatture di acquisto che la società ha ricevuto nel 2019 e registrato nel 2020, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2019, si considerano registrate nei termini di legge e pertanto il credito che ne scaturisce deve essere esposto in tale dichiarazione.

Inoltre, considerato che la società in questione nell’anno 2019, aveva partecipato alla liquidazione IVA di gruppo, fuoriuscendo da tale procedura dal 1° marzo 2020 a causa della perdita del requisito del controllo da parte della controllante e che la controllante può utilizzare il credito relativo alle fatture di acquisto contabilizzate dalle società partecipanti all’IVA di gruppo e trasferito alla procedura IVA di gruppo, l’Agenzia afferma che il credito scaturente dalle fatture in oggetto debba concorrere alla liquidazione IVA di gruppo della società controllante.

Ciò indipendentemente dal fatto che la materiale registrazione delle fatture di acquisto sia avvenuta nell’anno 2020, quando la società controllata non faceva più parte della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo.

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5 agosto 2020

Vincenzo D’Andò

 

Questa notizia è tratta dal diario quotidiano di CommercialistaTelematico