Ai fini fiscali, il carattere della ruralità, presupposto dell’esenzione dai tributi comunali come l'IMU (o la loro riduzione) per gli immobili strumentali all’attività agricola, è riconosciuto alle costruzioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e, in particolare, a quelle destinate a:
- protezione delle piante;
- conservazione dei prodotti agricoli;
- custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
- allevamento ed al ricovero degli animali;
- agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 96/2006;
- abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
- uso di ufficio dell’azienda agricola;
- manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’art., comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001;
- esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (9, c.3-bis, del D.L. n. 557 del 30/12/1993 - convertito con Legge n. 133 del 26/02/1994).
In considerazione del fatto che il presupposto impositivo ai fini IMU è il medesimo di quello di ICI, nell’analizzare il carattere di ruralità quale elemento necessario al riconoscimento dell’esenzione (o limitazione) dall’obbligo tributario per i fabbricati strumentali all’attività agricola prenderemo le mosse dalla fattispecie costituita dall’esenzione da ICI per