Unificazione della disciplina IMU-TASI
Con la Legge di Bilancio per l’anno 2020 (Legge n. 160/2019 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è stata ampiamente rivista la disciplina delle imposte locali in relazione al possesso immobiliare (anche se, in sostanza, nel pensiero di chi scrive, si tratta di un intervento più che altro di, diremmo, “cosmesi tributaria”, così come si avrà modo di dimostrare ampiamente nel prosieguo del lavoro), portando, a decorrere dall’esercizio 2020 all'unificazione di IMU e TASI (quest’ultima oggetto di definitiva abolizione) nella cosiddetta “nuova IMU”.
A conferma di quanto appena accennato in merito alla superficialità delle modifiche apportate al contesto normativo dei diversi tributi, l’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente quelle che sono state le regole precedenti, sia per quanto riguarda l’ambito soggettivo, sia in riferimento agli immobili che vengono incisi dalla tassazione.
L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, calcolata sul valore catastale dell’immobile (rendita catastale rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il coefficiente relativo alla tipologia di immobile inciso), con facoltà delle diverse Amministrazioni comunali di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille.
Cosa cambia per gli immobili merce
Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle imprese del settore delle costruzioni, viene innanzitutto confermato che i fabbricati realizzati per la vendita, e non locati, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), così come in precedenza ve