NOTIZIA IN EVIDENZA - 1) Nella fattura elettronica non occorre allegare la lista riepilogativa
NOTIZIA IN EVIDENZA - 2) Niente registratore telematico per i biglietti emessi dalla società sportiva per assistere a gare e tornei
3) Come segnalare la trasmissione errata di corrispettivi
4) Voucher innovazione: prorogato il termine per la sottoscrizione del contratto di consulenza
5) Cessioni Intrastat, come rispettare l’esenzione Iva dal 2020
6) Regime del call-off stock: regole dal 2020
7) Elenchi Intrastat: entro il 27 gennaio 2020 vanno presentanti i modelli mensili e trimestrali
8) Ripristinato l’aiuto alla crescita economica (ACE) con effetto retroattivo
9) Accisa dovuta sul prodotto impiegato negli impianti di mero stoccaggio
10) Accesso ai servizi online dell’INPS ora anche con la Carta di Identità Elettronica (CIE)
11) Fondazione consulenti lavoro: occhio all’etica ma anche alla problematica legata all’abusivismo professionale
12) Consob: pubblicato l’elenco delle PMI quotate
13) Indennità antitubercolari: importi da corrispondere per l’anno 2020
14) Artigiani e commercianti: avvisi bonari per la rata di novembre 2019
1) Nella fattura elettronica non occorre allegare la lista riepilogativa
Fattura elettronica: la lista riepilogativa non deve necessariamente finire nel sistema informatico dell’Agenzia delle entrate (Sdi).
Non è, quindi, obbligatorio allegare al file Xml della E-fattura, una lista riepilogativa (nel caso di specie, dei trasporti), per documentare natura, quantità e qualità di beni ceduti e servizi prestati; in caso di rendicontazione e fatturazione, in momenti diversi, delle prestazioni accessorie rispetto a quella di trasporto.
E’ sufficiente, compilare la sezione dedicata alla fattura principale richiamando gli estremi del relativo documento.
L’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 8 del 21 gennaio 2020, ha chiarito alcuni punti legati agli allegati della fattura non necessariamente da far transitare nel Sdi, ma basta conservarli in azienda, a disposizione per il fisco.
E’, dunque, corretta la fattura che non contiene la descrizione della prestazione, ma rinvia ad un documento separato recante le informazioni dettagliate sulla natura, qualità e quantità dei servizi resi.
Tale documento deve essere conservato dal contribuente, in forma cartacea o