Continua l'esame (vedi prima parte) delle agevolazioni fiscali per il settore immobiliare e l'edilizia abitativa, con particolare attenzione:
- alle opere finalizzate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,
e agli interventi
- di recupero,
- di restauro e risanamento conservativo
- e di ristrutturazione,
- di manutenzione straordinaria in edilizia residenziale pubblica
- e di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa privata.
Opere finalizzate al superamento ed alla eliminazione delle barriere architettoniche
Aliquota IVA 4%
- Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto
- Interventi relativi alla costruzione di opere direttamente finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche.
Riferimento normativo: n. 41 ter, Tabella A, Parte II, allegata al DPR n. 633/72.
- Interventi relativi alla costruzione di opere direttamente finalizzate al superamento ed alla eliminazione di barriere architettoniche.
L’agevolazione si riferisce a prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto realizzati allo scopo di rendere libertà di accesso e di movimento negli edifici ai portatori di handicap.
La legge 9 gennaio 1989, n. 13 stabilisce che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, o alla ristrutturazione di interi edifici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, ottemperino alle prescrizioni tecniche necessaria a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici secondo quanto stabilito dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236 del Ministero dei LL.PP. Viene prescritto che la progettazione deve contenere:
- accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni di edifici e alle singole unità immobiliari;
- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
La circolare 1/E del 2.3.1994 del Ministero delle finanze precisa che l’aliquota ridotta è applicabile “anche nelle ipotesi in cui l’abbattimento delle barriere architettoniche concretizza un semplice intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell’art. 31, 1° comma, della legge n. 457/1978”.
Per poter dimostrare la rispondenza alle prescrizioni tecniche è necessario che le opere di abbattimento delle barriere architettoniche risultino dal progetto o, nel caso di opere interne (articolo 26 della Legge n. 47/1985) e di manutenzione straordinaria, risultino dalla DIA a firma di professionista abilitato.
Gli interventi di recupero
Definizione di intervento di recupero edilizio
La definizione di che cosa si deve intendere per intervento di recupero edilizio è rinvenibile nell’articolo 31, primo comma della Legge 5 agosto 1978 n. 457 (nuovo riferimento articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).
Va inoltre tenuto conto del fatto che la Legge n. 164/2014 (cd. Sblocca Cantieri) ha operato alcune modifiche alla categoria edilizia delle manutenzioni straordinarie, estendendone l’ambito di applicazione.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono quindi così definiti:
a) Manutenzione ordinaria
Secondo l’articolo 31, lettera a) della Legge n. 457/1978 (nuovo riferimento articolo 3, lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) rappresentano interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
A titolo esemplificativo si possono citare:
- demolizione e ricostruzione totale o parziale dei pavimenti (maioliche, parquet, linoleum);
- riparazione degli impianti per servizi accessori – quali: idraulico-fognari, allontanamento acque meteoriche, illuminazione, riscaldamento, ventilazione – tali da non comportare la creazione di nuovi volumi tecnici;
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modificare i preesistenti materiali e colori;
- tinteggiatura e rifacimento di intonaci interni;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura con medesimi materiali;
- sostituzione di tegole e delle altre parti deteriorate per lo smaltimento delle acque (comprese le grondaie) e il rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazione di balconi, terrazze con le relative pavimentazioni, balaustre;
- riparazioni delle recinzioni;
- sostituzione degli impianti