Nell’ordinamento italiano le agevolazioni fiscali che il legislatore ha nel tempo introdotto in riferimento al settore immobiliare in senso lato (comprendendo quindi oltre alle fasi di compravendita e di costruzione quella di godimento del bene immobile) sono numerose ed articolate in modo complesso.
Vediamo di esaminarle in modo sintetico anche se esauriente, partendo dall'acquisto della prima casa e dalle opere di urbanizzazione.Vogliamo iniziare l'esame delle agevolazioni fiscali per il settore immobiliare e all'edilizia abitativa, in particolare dall'acquisto della prima casa.
Agevolazioni fiscali per il settore immobiliare: l'edilizia abitativa e l'acquisto della prima casa
Prima casa - Aliquota Iva 4%
- Cessione di unità abitative
- Cessione, da parte di imprese costruttrici, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, prima casa per l’acquirente.
Riferimento normativo: n. 21, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972
- Assegnazione in proprietà o in godimento di prime case ai soci di cooperative edilizie e loro consorzi.
Riferimento normativo: n. 26, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972
- Cessione, da parte di imprese costruttrici, di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, prima casa per l’acquirente.
- Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto
- Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa.
Riferimento normativo: n. 39, Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972
- Sono ammessi al beneficio anche ampliamenti e completamenti della prima casa.
- Prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione della prima casa.
Elenco dei requisiti oggettivi per l’utilizzo dell’agevolazione
L’immobile deve possedere le seguenti caratteristiche:
- casa di abitazione individuabile nelle categorie catastali da A1 e A11, ad esclusione della categoria A10 (uffici e studi privati);
- casa non di lusso ovvero non A1, A8 ed A9 dal 13/12/2014 (era definito dal D.M. 2 agosto 1969 fino al 12/12/2014)
Elenco dei requisiti soggettivi per l’utilizzo dell’agevolazione
L’acquirente o committente deve dichiarare, a pena di decadenza dall’agevolazione:
- che l’immobile è ubicato;
- nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
- nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
- ovunque nel territorio italiano nel caso di acquirente cittadino italiano emigrato all’estero;
- nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui l’acquirente dipende nel caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro;
- di non essere titolare esclusivo o in regime di comunione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile di abitazione nel comune in cui è situato l’immobile agevolato;
- di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà relativi ad un immobile residenziale acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa dal 1982 in poi.
Motivi di decadenza dall’agevolazione
Ai sensi del comma 4 della nota II-bis, art. 1, parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, la decadenza dai benefici fiscali connessi all’acquisto della “prima casa” si produce in presenza delle seguenti fattispecie:
- mendacità delle dichiarazioni rese in atto dall’acquirente circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge;
- rivendita dell’immobile acquistato nel quinquennio successivo, ad eccezione del caso in cui il contribuente acquisti, entro un anno dalla rivendita, un altro immobile da destinare a propria abitazione principale.
In particolare, il secondo periodo del richiamato comma 4