Nuovi limiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di Srl

Si avvicina il momento in cui sarà operativa la riforma della crisi d’impresa coi nuovi obblighi che riguardano la nomina del collegio sindacale e del revisore.
In questo articolo proponiamo un ripasso dei casi in cui diventa obbligatorio la nomina dell’organo di controllo nelle SRL e di quali sono i poteri di sindaci e revisori

AGGIORNAMENTO: 
Il cosiddetto “decreto sblocca cantieri” n. 32/2019, convertito dalla legge 55/2019 (in G.U. n. 140 del 17/6/2019) ha raddoppiato i limiti che fanno scattare l’obbligo di nomina del revisore o dell’organo di controllo.

I nuovi limiti:

attivo stato patrimoniale: € 4.000.000 (rispetto a € 2.000.000 fissati dal D.Lgs. 14/2019)

ricavi conto economico: € 4.000.000 (rispetto a € 2.000.000 fissati dal D.Lgs. 14/2019)

media dipendenti: 20

***

In ambito europeo, la Dir. 2013/34/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.6.2013 nella parte introduttiva precisa che i bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati devono essere sottoposti a revisione contabile, con l’eccezione di quelli delle piccole imprese, al fine di contenere gli oneri amministrativi di queste piccole realtà e per il minori bisogno di rassicurazioni sul bilancio per via della diffusa sovrapposizione tra amministrazione e azionisti.

In particolare, l’art. 34 prevede che gli Stati membri assicurino che i bilanci degli enti di interesse pubblico e delle imprese medie e grandi siano sottoposti a revisione legale da parte di uno o piò revisori legali o imprese di revisione contabile abilitate dagli Stati membri ad effettuare la revisione legale dei bilanci sulla base della Dir. 2006/43/Ce (come modificata dalla Dir. 2014/56/Ue).

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La Direttiva non impedisce però agli Stati membri di imporre l’obbligo di revisione contabile alle loro piccole imprese, come recentemente avvenuto in Italia a seguito dell’allargamento del numero di Srl tenute alla revisione legale in relazione alle esigenze dettate dalla riforma della crisi d’impresa.

Le SpA hanno sempre l’obbligo di nomina. Per le Srl l’obbligo scatta al superamento dei limiti di cui all’art. 2477, co. 3, c.c., anche recentemente modificato.

 

Casistiche di nomina dell’Organo di Controllo/Revisore

 

  • Immutate:
    • Società per Azioni (S.p.A.)
    • Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.A.)
    • Società Cooperative (S.p.A. o S.r.l.) che emettono strumenti finanziari non partecipativi (strumenti finanziari forniti di diritto finanziario e di diritto amministrativo – a seguito di apporti di soci e di terzi – escluso il diritto di voto nell’assemblea generale dei soci)
    • Società tenute al bilancio consolidato
    • Società controllanti di altra società tenuta alla revisione legale dei conti (esempio S.r.l. controllante di S.p.A./S.a.p.A.)
  • Al superamento delle soglie di cui all’art. 2477, co. 3, c.c., più volte modificato:
    • Srl
    • Società Cooperative (costituite in forma di S.r.l.; si veda il rinvio operato dall’art. 2543 c.c. all’art. 2477 c.c.)

 

Nel modello tradizionale di governance si distingue tra la funzione di vigilanza (effettuata dal sindaco o dal collegio sindacale) e la funzione di vigilanza legale (ex controllo dei conti) effettuata dal revisore, da una società di revisione o, nelle Srl, dal medesimo sindaco/collegio sindacale.

Schema organi di controllo

 

Si ha così una distinzione tra i controlli legali nelle SpA e nelle Srl.

organi di controllo spa e srl

 

Mentre per le SpA la nomina del revisore è sempre obbligatoria, nelle Srl, al superamento di determinati limiti, è necessario nominare, alternativamente:

  • un revisore;
  • un sindaco/il collegio sindacale con funzioni (oltre che di controllo legale e amministrativo) di revisione.

Questa è la lettura da darsi alla particella disgiuntiva “o” inserita nel primo comma dell’art. 2477 c.c. (diversamente da quanto affermato dal Tribunale di Bologna, decreto 23.5.2019).

Come detto, la disciplina sulla nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore di Srl, dettata dall’art. 2477 c.c., è stata oggetto di due recenti modifiche di segno sostanzialmente contrario.

 

In particolare:

  • la prima, apportata dal D.Lgs. 12.1.2019, n. 14 (recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), ha, tra l’altro, abbassato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore;
  • la seconda, apportata dal D.L. 18.4.2019, n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”), convertito nella L. 14.6.2019, n. 55 (in U. 17.6.2019, n. 140), ha innalzato i limiti dimensionali previsti dal D.Lgs. 14/2019.

Di seguito si analizzano le modifiche intervenute.

 

Nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revi­sore di Srl

 

A) Modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019

L’art. 379, co. 1, D.Lgs. 14/2019 ha sostituito i co. 3 e 4 dell’art. 2477 c.c. con il seguente testo: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti”.

 

A parte la conferma delle ipotesi correlate all’obbligo di redazione del bilancio consolidato e al control­lo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, quindi, si sostituiva la condizione conno­tata dal superamento per due esercizi consecutivi di almeno due dei limiti indicati dall’art. 2435-bis c.c. in tema di bilancio in forma abbre­viata (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4,4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità) con l’espressa condizione del superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

Oggetto

Soglia

totale dell’attivo dello stato patrimoniale

2 milioni di euro

ricavi delle vendite e delle prestazioni

2 milioni di euro

dipendenti occupati in media durante l’esercizio

10 unità

 

Oltre all’abbassamento delle soglie per l’insorgenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, è da segnalare come:

  • mentre nella previgente disciplina, ai fini dell’insorgere dell’obbligo della nomina occorreva il superamento di almeno due degli elementi indicati (non necessariamente gli stessi) per due esercizi con­secutivi, la nuova disciplina ha ritenuto sufficiente il superamento di uno solo degli elementi indicati (anche diversificato) per due esercizi consecutivi;
  • si precisava, altresì, che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore correlato alla condizione in esame cessava quando, per tre esercizi consecutivi, e non più per due, non sia superato alcuno dei predetti limiti.

 

Entrata in vigore

La previsione normativa che ha introdotto la disciplina sopra illustrata è entrata in vigore il 16.3.2019.

 

Esercizi da considerare

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dal modificato art. 2477 c.c., ai sensi dell’art. 379, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 14/2019, si doveva avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

 

B) Modifiche apportate dal D.L. 32/2019 convertito

L’art. 2-bis, co. 2, D.L. 32/2019 convertito ha innalzato i limiti dimensionali per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e del revisore introdotti (poco tempo prima) dal D.Lgs. 14/2019 (in attuazione della L. 155/2017).

In particolare, il nuovo intervento del legislatore ha portato:

  • il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale da 2 a 4 milioni di euro;
  • il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni da 2 a 4 milioni di euro;
  • il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 10 a 20 unità.

 

L’art. 2477 c.c. resta immutato nella parte in cui prevede:

  • l’obbligo di nomina in caso di superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei limiti appena indicati;
  • la cessazione dell’obbligo di nomina quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei medesimi limiti.

 

I nuovi limiti, secondo il Cndcec dovrebbero abbassare da 160.000 a circa 80.000 le Srl tenuto all’obbligo di nomina.

 

Entrata in vigore

La previsione normativa che ha introdotto le modifiche sopra riportate è entrata in vigore il 18.6.2019.

 

Esercizi da considerare

Ai fini della prima applicazione delle disposizioni dettate dall’art. 2477 c.c., non essendo stato modificato l’art. 379, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 14/2019, continua ad essere necessario fare riferimento agli esercizi 2017 e 2018.

 

Modifiche nomina organo di controllo

 

Si propongono alcuni esempi per analizzare la verifica del superamento dei limiti e l’individuazione del momento dal quale diviene obbligatorio ottemperare alle nuove disposizioni.

Nomina Organo di controllo esempio Nomina Organo di controllo secondo esempio Nomina Organo di controllo terzo esempio

 

Controllori già nominati

 

L’art. 1, co. 379, D.Lgs. 14/2019 ha fissato in 9 mesi, dalla data della sua entrata in vigore (16.3.2019), quindi entro il 16.12.2019, il termine entro il quale le Srl e le cooperative (si ricorda, infatti, che, in tali società, ai sensi dell’art. 2543, co. 1, c.c., “la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi”), già costituite alla medesima data del 16.3.2019, dovranno provvedere a nominare l’organo di controllo o il revisore legale e, se necessario, ad uniformare l’at­to costitutivo e lo statuto (fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitu­tivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni previste).

Ciò perché si voleva che, entro il 16.12.2019, le Srl fossero “pronte”, (anche) sotto il profilo della strutturazione dei controlli, a dare attuazione alle novità in materia di crisi d’impresa da appli­carsi, poi, a decorrere dal 15.8.2020.

 

ATTENZIONE

La data del 16.12.2019 deve essere rispettata ai fini della convocazione dell’assemblea che, già in prima convocazione, abbia all’ordine del giorno la nomina del revisore (o del sindaco che assolva anche la funzione di revisione legale).

La mancata convocazione determina le sanzioni previste dall’art. 2631 c.c. (da 1.032 euro a 6.197 euro).

 

La disposizione che ha fissato il termine del 16.12.2019 non è stata modificata dal D.L. 32/2019 convertito.

Trattandosi di un termine massimo, alcune società – soprattutto approfittando dell’assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio 2018 – potrebbero aver provveduto alla no­mina dell’organo di controllo o del revisore anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. 32/2019 convertito.

Sono, allora, ipotizzabili situazioni in cui soggetti nominati nel rispetto della disciplina modificata dal D.Lgs. 14/2019 si ritrovino ad operare nel contesto di società non più obbligate – alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019 convertito – ad attivare controlli.

Poiché al riguardo il D.L. 32/2019 convertito non ha previsto nulla, per la situazione appena descritta possono ipotizzarsi le seguenti fattispecie:

  • organo di controllo già nominato;
  • revisore già nominato;
  • organo di controllo/revisore già nominato.

 

Organo di controllo già nominato

Per le Srl che abbiano già provveduto alla nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), senza funzioni di revisione legale, non essendo ravvisabile, nella specie, né una causa di decadenza (non rientrando tra quelle tassativamente elencate dal legislatore all’art. 2399 c.c.), né una giusta causa di revoca da parte dell’assemblea (non configurandosi alcun comportamento inadempiente da parte dei sindaci), appare preferibile la soluzione secondo la quale l’organo di controllo eventualmente già nominato resti in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Manca, insomma, nella legge di conversione dello Sblocca Cantieri, la previsione di giusta causa di revoca presente invece in precedenti provvedimenti, come ad esempio il D.L. 91/2014 (*).

 

(*) Con una norma di natura interpretativa al D.L. 91/2014 il Legislatore ha previsto che “… la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca”.

 

Revisore già nominato

Nel caso in cui la Srl dovesse aver già provveduto alla nomina del solo revisore legale, invece, occorre considerare che, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. i), D.M. 28.12.2012, n. 261, costituisce giusta causa di revoca “la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”.

L’assemblea che prende atto del venir meno dell’obbligo di nomina del revisore, quindi, potrebbe provvedere alla revoca.

Preventivamente, l’organo di amministrazione deve comunicare per iscritto al revisore di avere formulato all’assemblea la proposta di giusta causa di revoca, evidenziandone i motivi (art. 3, D.M. 28.12.2012).

In presenza di Collegio sindacale o di sindaco unico, in caso di revoca per giusta causa “la deliberazione di revoca deve essere approvato con decreto dal tribunale, sentito l’interessato” (art. 2400 c.c.) (**).

 

(**) Sulla necessità dell’avvallo del tribunale si registra un contrasto in dottrina tra coloro che lo ritengono necessario (MISE, nota 13.1.2015, n. 4865, allegata alla circ. MISE 6100/2015) e coloro che ritengono sia sufficiente la delibera dei soci (Notariato, Studio 9.1.2015, n. 1129-2014/I).

 

Organo di controllo/revisore già nominato

Dovrebbero permanere in carica fino a scadenza, infine, anche i sindaci (o i sindaci unici) con funzione di revisione legale, in forza della prevalenza della relativa disciplina in materia di cessazione rispetto alle indicazioni dettate per i revisori, desumibile dall’art. 1, co. 2, D.M. 28.12.2012, n. 261, che applica gli artt. 2400 e 2401 c.c. anche quando la revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.

 

Nuovi poteri e doveri per i sindaci e i revisori

 

Si ricorda che gli organi nominati (specie in sindaci), alla luce della riforma sulla crisi d’impresa dettata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e di Insolvenza, in sigla CCII), assumono nuovi e gravosi obblighi finalizzati ad individuare sintomi di crisi, così riassunti e sintetizzati nella tavola che segue:

 

  • i sindaci hanno la possibilità (dovere) di denunziare al tribunale competente eventuali gravi irregolarità degli amministratori (già dal 16.3.2019);
  • sia l’organo di controllo che il revisore saranno chiamati a valutare, ognuno nell’ambito delle proprie funzioni, che l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato a segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi (dal 15.8.2020);
  • detti organi devono attivare le procedure di allerta, in primo luogo nei confronti de Cda ed in caso di inerzia di quest’ultimo, dell’Ocri (dopo l’emanazione degli indicatori della crisi a cura del Cndcec). La mancata di attivazione della procedura potrà evidentemente originare specifiche responsabilità, civili e penali sull’organo di controllo e sul revisore;
  • l’organo di controllo può, al verificarsi dei relativi presupposti, chiedere autonomamente la liquidazione giudiziale della società.

 

Art. 14, co. 1 e 2, CCII

Obblighi di segnalazione dei fondati indizi di crisi al CdA e successivamente (in caso di inerzia degli amministratori) all’Ocri.

Art. 14, co. 3, CCII

La comunicazione tempestiva dell’Oicri costituisce causa di esonero delle responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere dall’organo amministrativo dopo la segnalazione dell’Ocri.

Art. 14, co. 4, CCII

Ricevono dalle banche ed altri intermediari finanziari le comunicazioni che essi fanno alle società in merito alle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti (solo i sindaci).

Art. 2477 c.c.

Possono denunciare gli amministratori delle Srl al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c. (solo i sindaci, già dal 16.3.2019).

Art. 37, co. 2, CCII

Possono proporre autonomamente domanda di liquidazione giudiziale delle società (solo i sindaci).

 

Adeguamenti statutari

A fronte delle novità sopra riepilogate, lo statuto delle Srl è da uniformare solo in presenza di disposizioni sui controlli non conformi al nuovo dettato normativo, e non in presenza di clausole recanti un mero rinvio alla legge.

Alcuni esempi di clausola presente nello Statuto:
  • La nomina dell’organo di controllo o del revisore avviene nei casi in cui la legge renda tale nomina obbligatoria
    Necessità dell’adeguamento dello Statuto > NO
     
  • La nomina dell’organo di con­trollo o del revisore si rende obbligatoria al superamento dei parametri previsti dall’art. 2477 c.c.
    Necessità dell’adeguamento dello Statuto > NO
     
  • La nomina dell’or­gano di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento dei parametri di cui all’art. 2435-bis c.c. e negli altri casi previsti dall’art. 2477 c.c.
    Necessità dell’adeguamento dello Statuto > Sì

 

 

A cura di Claudio Sabbatini – Studium Pantoni, Sabbatini Professionisti Associati

Giovedì 5 aprile 2019