La sostanza della pronuncia dei Supremi giudici, che nel prosieguo del lavoro avremo modo di approfondire, è che nel caso di interventi consistenti in installazioni, modifiche e verifiche di ascensori l’aliquota IVA che deve trovare applicazione alle diverse fattispecie è direttamente collegata alle specifiche finalità per cui l’intervento viene posto in essere.
Infatti, nel caso in cui le opere mirino ad abbattere le barriere architettoniche, a facilitare l’accesso o il movimento alle persone con difficoltà motorie o a garantire la sicurezza degli impianti stessi, l’aliquota è quella ultraridotta pari al 4%.
Quando invece si dovesse trattare solo di interventi di manutenzione straordinaria (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del DPR n. 380/2001), l’aliquota dell’imposta salirà al 10%.
In altri casi, poi, l’IVA deve essere applicata nella misura ordinaria pari al 22%.
Sono, in estrema sintesi, i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 18/2019, titolata: “Chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d’acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche”, che si provvede quindi ad approfondire.
Quali Aliquote Iva si applicano agli interventi di impianto e modifica di ascensori?
Nell'ambito del documento di prassi citato un’associazione ha chiesto all'Amministrazione finanziaria quale aliquota IVA deve trovare applicazione nelle seguenti fattispecie:
- "installazione di ascensori in edifici